Ai sensi della vigente normativa
di cui alle LL.RR. n.30/94 e 33/95 e della 157 dell'11.02.92,nella
Regione Abruzzo la stagione venatoria ha inizio il 17/09/95 e
termina il 31/01/96,sul territorio regionale,libero da vincoli
di tutela,suddiviso in ATC con le modalita' che seguono,salvo
che per le Aree contigue ai Parchi naturali nazionali e regionali
disciplinate in modo differenziato rispetto al restente territorio
di ogni ATC in cui sono ricomprese,secondo quanto previsto dal
terzo comma dell'articolo della L.R. 30,nonche'
dell'art.7 della L.R. 33/95.
A) Utilizzo del Territorio
-
Negli ATC ai cacciatori,aventi diritto secondo la normativa vigente
all'accesso all'ATC,e' consentito svolgere l'attivita' venatoria
da appostamento fisso ed in forma vagante, con l'ausilio del cane,dal
17 settembre 1995 al 31 gannaio 1996.E'altresi' facolta' delle
Amministrazioni Provinciali,sentiti i Comitati di gestione degli
ATC e la Consulta Provinciale della Caccia,la regolamen tazione
dell'impiego del cane da seguita nel periodo dal 01/01/96 al 31/01/1996.
B) Specie cacciabili -
a)Specie cacciabili dal 17/09 al 31/12/95:quaglia,tortora,merlo,allodola,starna
lepre comune e coniglio selvatico.
b)specie cacciabili dal 17/09 al 31/01/96:cesena,tordo bottaccio,tordo
sassello,fagiano,germano reale,folaga,gallinella d'acqua,alzavola,porciglione,fischione,codone,mestolone,marzaiola,moriglione,moretta,beccaccino,colombaccio,beccaccia,cornacchia
grigia,volpe,pavoncella,gazza,ghiandaia.
c)specie selvatiche cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre 1995:coturnice,storno,passero.
d)specie cacciabili dal 1 ottobre al 31/12/95:cinghiale;
Ai sensi dell'articolo 36 della LR 30/94 vengono escluse dall'elenco le specie cacciabili ,al fine di proteggere le limitate consistenze delle specie: cervo,daino,capriolo,minilepre,pernice rossa.
C)Attivita' venatoria ed orario
di caccia:
Salvo quanto disposto per le aree contigue ai parchi dall'art.
20 della LR 30/94,l'attivita' venatoria e' consentita per un numero
massimo di 3 giornate di caccia settimanali,con possibilita' di
scelta da parte del cacciatore,ad esclusione dei giorni di
martedi' e venerdi' nei quali l'esercizio venatorio e' sospeso.La
settimana inizia dal lunedi' e le giornate di caccia ovunque effettuate
sono cumulabili.L'attivita' venatoria nei periodi consentiti inizia
un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto.
D)Addestramento ed allenamento
dei cani da caccia.-
Salvo che per le aree di addestramento disciplinate dall'art.
17 della LR 30/94, l'addestramento e l'allenamento dei cani da
caccia sono consentiti,con l'esclusione di martedi' e venerdi',nel
periodo compreso tra il 19/08 ed il 14/09/95,nonche' dal 17/09
al 31/12/95.l'allenamento e l'addestramento dei cani,nei tempi
consentiti,possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio
dell'ATC a cui ha diritto all'accesso e con esclusione di quella
parte di territorio interessato da colture intensive specializzate
e da seme.Durante l'addestramento il cane deve essere costantemente
sorvegliato dal proprietario o da un incaricato.
E)Carniere giornaliero -
Per ogni giornata di caccia,salvo quanto disposto dall'intesa
di cui al terzo comma dell'art. 20 della LR 30/94,il cacciatore
puo' abbattere 2 capi di selvaggina stanziale di cui una sola
lepre e 15 capi di selvaggina migratoria di cui 5 colombacci,5
tra palmipedi e trampolieri 3 beccacce.Oltre alle specie sopra
riportate ed al numero massimo per ciascuna di esse,al cacciatore
e' consentito abbattere per ogni giornata di caccia un cinghiale.
F)Tessarino venatorio regionale
-
Per esercitare la caccia,il cacciatore deve essere in possesso
del tesserino venatorio regionale, rilasciato ai sensi della norma
vigente dell'Amm. Prov. di residenza previa esibizione della ric.
di pagamento della tassa di concessione reg. di cui all'art. 40
della
LR 30/94,della polizza assicurative e della licenza di caccia,sulla
quale va riportato il numero del tesserino.Sul tesserino deve
essere annotato a cura dell'Amm.Prov.oltre ai dati anagrafici
del titolare del tess.,l'ATC al quale il titolare e' l'iscritto
e gli altri ATC ai quali il cacciatore e' ammesso nonche la forma
di caccia prescelta in via esclusiva e la compagnia assicuratrice.Il
cacciatore deve
annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tess. il
giorno di caccia prescelta all'atto dell'inizio dell'esercizio
della caccia,in regione o fuori reg. di residenza ed il numero
di capi di selvaggina abbattuti,appena dopo l'avvenuto abbattimento.Il
tesserino reg. per la stagione di caccia 95/96 deve essere restituito
dal cacciatore all'Amm.Prov. che ha provveduto al suo rilascio
entro e non oltre
il 31/03/96.
G)Tutela delle colture agricole
-
In conformita' all'art. 13 della LR 30/94 non e' consentito l'esercizio
venatorio sui terreni in attualita' di coltivazione,giardini,terreni
con coltivazioni erbacee e da seme, i frutteti specializzati,i
vigneti specializzati,gli uliveti,durante la maturazione dei prodotti.I
proprie-
-tari o conduttori dei fondi provvedono a segnalare i terreni
in attualita' di coltivazione,suscettibili di danneggiamento-mediante
tabelle-esenti da tasse, lungo il perimetro dei terreni coltivati
di cui al 1' comma dell'art.13 della LR 30/94 si intendono non
apposte e soggette a sanzioni di cui al 4' comma dell'art. 46
della LR 30/94.
H)Altre disposizioni -
E' fatto obbligo a chi uccide ,cattura,rinviene uccelli inanellati,di
darne notizia all'INFS di Bologna o al Comune nel cui territorio
e' avvenuto il fatto,che provvedera' ad informare il predetto
istituto.E' vietato rimuovere,danneggiare o comunque rendere inidonee,al
loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge,salvo
restando l'applicazione dell'art.635 del codice Penale.
E' vietata l'attivita' venatoria quando il territorio e' coperto
in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a
palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua,laghi,stagni,marcite
ed acquitrigni,purche' non ghiacciati,entro un massimo di mt.50
dalle rive e/o argini degli stessi o,in assenza di questi,dalla
linea alveo invaso dalle piene annuali.E' vietata la posta alla
beccaccia e al beccaccino,nonche' abbandonare sul luogo di caccia
i bossoli delle cartucce.Ai sensi del 10' comma dell'art.35 della
Lr 30/94,le provincie hanno la facolta' di vietare l'esercizio
venatorio per periodi limitati di tempo nelle zone interessate
da un intenso fenomeno turistico.
I)Riserva-
La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative
in materia,secondo quanto previsto dai commi 2' e 3' dell'art.
36 della LR 30/94.
L)Rinvio-
Per quanto non previsto espressamente del presente calend.si fa
rifer.alle vigenti norme in materia.