CALENDARIO VENATORIO 1995/1996

REGIONE ABRUZZO

Apertura: 17 settembre
Chiusura: 31 gennaio

 

Ai sensi della vigente normativa di cui alle LL.RR. n.30/94 e 33/95 e della 157 dell'11.02.92,nella Regione Abruzzo la stagione venatoria ha inizio il 17/09/95 e termina il 31/01/96,sul territorio regionale,libero da vincoli di tutela,suddiviso in ATC con le modalita' che seguono,salvo che per le Aree contigue ai Parchi naturali nazionali e regionali disciplinate in modo differenziato rispetto al restente territorio di ogni ATC in cui sono ricomprese,secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo della L.R. 30,nonche'
dell'art.7 della L.R. 33/95.

A) Utilizzo del Territorio -
Negli ATC ai cacciatori,aventi diritto secondo la normativa vigente all'accesso all'ATC,e' consentito svolgere l'attivita' venatoria da appostamento fisso ed in forma vagante, con l'ausilio del cane,dal 17 settembre 1995 al 31 gannaio 1996.E'altresi' facolta' delle Amministrazioni Provinciali,sentiti i Comitati di gestione degli ATC e la Consulta Provinciale della Caccia,la regolamen tazione dell'impiego del cane da seguita nel periodo dal 01/01/96 al 31/01/1996.

B) Specie cacciabili -
a)Specie cacciabili dal 17/09 al 31/12/95:quaglia,tortora,merlo,allodola,starna lepre comune e coniglio selvatico.
b)specie cacciabili dal 17/09 al 31/01/96:cesena,tordo bottaccio,tordo sassello,fagiano,germano reale,folaga,gallinella d'acqua,alzavola,porciglione,fischione,codone,mestolone,marzaiola,moriglione,moretta,beccaccino,colombaccio,beccaccia,cornacchia grigia,volpe,pavoncella,gazza,ghiandaia.
c)specie selvatiche cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre 1995:coturnice,storno,passero.
d)specie cacciabili dal 1 ottobre al 31/12/95:cinghiale;

Ai sensi dell'articolo 36 della LR 30/94 vengono escluse dall'elenco le specie cacciabili ,al fine di proteggere le limitate consistenze delle specie: cervo,daino,capriolo,minilepre,pernice rossa.

C)Attivita' venatoria ed orario di caccia:
Salvo quanto disposto per le aree contigue ai parchi dall'art. 20 della LR 30/94,l'attivita' venatoria e' consentita per un numero massimo di 3 giornate di caccia settimanali,con possibilita' di scelta da parte del cacciatore,ad esclusione dei giorni di
martedi' e venerdi' nei quali l'esercizio venatorio e' sospeso.La settimana inizia dal lunedi' e le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulabili.L'attivita' venatoria nei periodi consentiti inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto.

D)Addestramento ed allenamento dei cani da caccia.-
Salvo che per le aree di addestramento disciplinate dall'art. 17 della LR 30/94, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti,con l'esclusione di martedi' e venerdi',nel periodo compreso tra il 19/08 ed il 14/09/95,nonche' dal 17/09 al 31/12/95.l'allenamento e l'addestramento dei cani,nei tempi consentiti,possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell'ATC a cui ha diritto all'accesso e con esclusione di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.Durante l'addestramento il cane deve essere costantemente sorvegliato dal proprietario o da un incaricato.

E)Carniere giornaliero -
Per ogni giornata di caccia,salvo quanto disposto dall'intesa di cui al terzo comma dell'art. 20 della LR 30/94,il cacciatore puo' abbattere 2 capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre e 15 capi di selvaggina migratoria di cui 5 colombacci,5 tra palmipedi e trampolieri 3 beccacce.Oltre alle specie sopra riportate ed al numero massimo per ciascuna di esse,al cacciatore
e' consentito abbattere per ogni giornata di caccia un cinghiale.

F)Tessarino venatorio regionale -
Per esercitare la caccia,il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, rilasciato ai sensi della norma vigente dell'Amm. Prov. di residenza previa esibizione della ric. di pagamento della tassa di concessione reg. di cui all'art. 40 della
LR 30/94,della polizza assicurative e della licenza di caccia,sulla quale va riportato il numero del tesserino.Sul tesserino deve essere annotato a cura dell'Amm.Prov.oltre ai dati anagrafici del titolare del tess.,l'ATC al quale il titolare e' l'iscritto e gli altri ATC ai quali il cacciatore e' ammesso nonche la forma di caccia prescelta in via esclusiva e la compagnia assicuratrice.Il cacciatore deve
annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tess. il giorno di caccia prescelta all'atto dell'inizio dell'esercizio della caccia,in regione o fuori reg. di residenza ed il numero di capi di selvaggina abbattuti,appena dopo l'avvenuto abbattimento.Il tesserino reg. per la stagione di caccia 95/96 deve essere restituito dal cacciatore all'Amm.Prov. che ha provveduto al suo rilascio entro e non oltre
il 31/03/96.

G)Tutela delle colture agricole -
In conformita' all'art. 13 della LR 30/94 non e' consentito l'esercizio venatorio sui terreni in attualita' di coltivazione,giardini,terreni con coltivazioni erbacee e da seme, i frutteti specializzati,i vigneti specializzati,gli uliveti,durante la maturazione dei prodotti.I proprie-
-tari o conduttori dei fondi provvedono a segnalare i terreni in attualita' di coltivazione,suscettibili di danneggiamento-mediante tabelle-esenti da tasse, lungo il perimetro dei terreni coltivati di cui al 1' comma dell'art.13 della LR 30/94 si intendono non apposte e soggette a sanzioni di cui al 4' comma dell'art. 46 della LR 30/94.

H)Altre disposizioni -
E' fatto obbligo a chi uccide ,cattura,rinviene uccelli inanellati,di darne notizia all'INFS di Bologna o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto,che provvedera' ad informare il predetto istituto.E' vietato rimuovere,danneggiare o comunque rendere inidonee,al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge,salvo restando l'applicazione dell'art.635 del codice Penale.
E' vietata l'attivita' venatoria quando il territorio e' coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua,laghi,stagni,marcite ed acquitrigni,purche' non ghiacciati,entro un massimo di mt.50 dalle rive e/o argini degli stessi o,in assenza di questi,dalla linea alveo invaso dalle piene annuali.E' vietata la posta alla beccaccia e al beccaccino,nonche' abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.Ai sensi del 10' comma dell'art.35 della Lr 30/94,le provincie hanno la facolta' di vietare l'esercizio venatorio per periodi limitati di tempo nelle zone interessate
da un intenso fenomeno turistico.

I)Riserva-
La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative in materia,secondo quanto previsto dai commi 2' e 3' dell'art. 36 della LR 30/94.

L)Rinvio-
Per quanto non previsto espressamente del presente calend.si fa rifer.alle vigenti norme in materia.